Art. 8

In vigore dal 27 apr 1982
Per l'anno 1982 la quota del 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi indicata alla lettera a) del primo comma dell' della legge 16 maggio 1970, numero 281, è elevata al 49,90 per cento. Il fondo comune regionale determinato ai sensi dell' della legge 16 maggio 1970, n. 281, e di quanto previsto al precedente comma è comprensivo: a) delle somme corrispondenti alle spese eliminate dal bilancio dello Stato e delle relative spese aggiuntive spettanti alle regioni a statuto ordinario in relazione alle funzioni statali trasferite a tutto il 31 dicembre 1981 con il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; b) delle somme spettanti alle regioni a statuto ordinario ai sensi dell' della legge 29 luglio 1975, n. 405, dell'articolo 103 della legge 22 dicembre 1975, numero 685, dell' della legge 23 dicembre 1975, n. 698, dell' della legge 22 maggio 1978, n. 194, dell'articolo 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e dell'articolo unico della legge 22 dicembre 1979, n. 642. Il fondo comune regionale viene ripartito tra le regioni a statuto ordinario in proporzione alle somme attribuite a ciascuna regione per l'anno 1981 ai sensi dell' della legge 10 maggio 1976, n. 356, e delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma.
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