Art. 1
In vigore dal 27 apr 1982
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
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Il limite massimo del saldo netto da finanziare per l'anno 1982 resta determinato, in termini di competenza, in lire 63.125.801.485.000 e l'ammontare delle operazioni per rimborso di prestiti in lire 26.333.804.639.000.
Conseguentemente, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all' della legge 5 agosto 1978, n. 468, resta fissato, in termini di competenza, in lire 89.459.606.124.000 per l'anno finanziario 1982.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1982-04-26;181#art-1