Art. 9

LEGGE 22 aprile 1982, n. 168

In vigore dal 24 apr 1982
Gli atti e i provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni recate dagli articoli 18, 19, 20 e 21 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, restano validi e conservano efficacia i rapporti giuridici sorti sulla base delle stesse disposizioni. Si applicano le disposizioni previste dai commi terzo, quinto e settimo dell', dai commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 2, e dai commi quinto, sesto e settimo dell' della presente legge.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1982-04-22;168#art-9

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo