Art. 7
LEGGE 22 aprile 1982, n. 168
In vigore dal 1 giu 1994
Nei confronti degli acquirenti di immobili adibiti a propria abitazione ovvero di immobili di nuova costruzione ad uso di abitazione non di lusso, secondo i criteri di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 e successive modificazioni, e comunque non aventi le caratteristiche previste per le abitazioni classificate nelle categorie catastali A 1, A 7, A 8, A 9, ubicati nei comuni con popolazione superiore ai 300.000 abitanti secondo i dati pubblicati dall'ISTAT per l'anno 1980 e nei comuni confinanti, nonchè nei comuni compresi nelle aree individuate con le modalità previste dall'articolo 13, secondo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, e concessi in locazione alle condizioni di cui al titolo I, capo I, della legge 27 luglio 1978, n. 392, il limite di lire 4 milioni di cui alla lettera c) del primo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, è elevato a lire 7 milioni a condizione che la parte eccedente detto limite sia costituita da interessi passivi e relativi oneri accessori nonchè da quote di rivalutazione per effetto di clausole di indicizzazione per i mutui indicizzati di cui all'articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 457, pagati per l'acquisto degli immobili medesimi.
COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 1994, N. 330, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 27 LUGLIO 1994, N. 473
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Per immobili di nuova costruzione si intendono i fabbricati la cui costruzione è ultimata dopo l'entrata in vigore della presente legge e non oltre il 31 dicembre 1985.
Le disposizioni del primo comma si applicano agli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi a mutui contratti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Storico versioni
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