Art. 3
LEGGE 19 aprile 1982, n. 165
In vigore dal 30 mag 2004
I messi notificatori speciali comunque autorizzati dagli uffici dipendenti del Ministero delle finanze per la notificazione degli avvisi e degli atti emanati dagli uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria e dalle commissioni tributarie, assunti entro il 1 ottobre 1981, retribuiti con i fondi stanziati nel bilancio dello Stato e che effettivamente hanno prestato la loro opera prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati mediante concorso speciale di idoneità su base regionale nella categoria III (quarto livello) del personale non di ruolo di cui alla tabella 1 allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni.
Sono ammessi al concorso coloro che sono in possesso dei requisiti prescritti per l'accesso al pubblico impiego, ad eccezione del titolo di studio e del limite di età.
Il predetto personale, oltre a svolgere le mansioni proprie della qualifica nella quale viene inquadrato, è tenuto ad eseguire la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge debbono essere notificati al contribuente a cura dell'ufficio presso cui presta servizio. Per ogni notificazione effettuata spetta, a titolo di rimborso spese, un compenso di L. 200.(1)
È fatto divieto agli uffici finanziari di conferire incarichi per il servizio di notificazione a personale estraneo all'Amministrazione finanziaria, ad eccezione delle notificazioni effettuate a mezzo del personale delle amministrazioni comunali.
Gli incarichi conferiti dopo il 1 ottobre 1981 sono revocati di diritto e comunque non costituiscono titolo valido per l'assunzione.
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