Art. 2
LEGGE 19 aprile 1982, n. 165
In vigore dal 22 apr 1982
Gli assuntori di appalto, compresi i loro dipendenti, ed i lavoratori singoli o comunque associati al fine di prestare la propria opera ai sensi dell'articolo 15 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, che, alla data del 31 dicembre 1981 hanno intrattenuto rispettivamente rapporti di appalto o di commessa a fattura con il Ministero delle finanze - Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali - per un periodo di almeno un anno, anche in modo discontinuo, sono inquadrati, mediante concorso speciale di idoneità su base regionale, nella categoria III (quarto livello) del personale non di ruolo previsto dalla tabella 1 allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni e integrazioni.
Sono ammessi al concorso coloro che sono in possesso dei requisiti prescritti per l'accesso al pubblico impiego, ad eccezione del titolo di studio e del limite di età. L'inquadramento è inoltre subordinato al possesso dell'attestato rilasciato dai competenti uffici tecnici erariali comprovante il servizio prestato ed il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il personale dipendente dagli assuntori.
Per le esigenze di formazione e di conservazione dei catasti possono essere assunti operai canneggiatori ai sensi dell'articolo 25 della legge 19 luglio 1962, n. 959, per un periodo massimo di giorni 10 nell'anno solare.
È abrogato l'articolo 15 della legge 1 ottobre 1969, n. 679.
Storico versioni
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