Art. 4

In vigore dal 18 apr 1982
La spesa a carico dell'Italia relativa all'esercizio 1981 è così ripartita: 2 milioni di marchi tedeschi quale prima delle sei rate dovute a titolo di partecipazione agli investimenti scientifici dell'Organizzazione; 6 milioni di marchi tedeschi quale contributo ordinario al bilancio dell'ESO. All'onere complessivo valutato in 3.800 milioni di lire per l'anno 1981 si farà fronte mediante riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 10 marzo 1982 p. Il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato FANFANI SPADOLINI - COLOMBO - ANDREATTA FORMICA - DARIDA Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1982-03-10;127#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo