Art. 2

In vigore dal 18 apr 1982
Piena ed intera esecuzione è data agli atti di cui all'articolo precedente a decorrere dal 1 gennaio 1981 in conformità al punto a) dello scambio di note.
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urn:nir:stato:legge:1982-03-10;127#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione dello scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell'emisfero australe, firmate a Garching presso Monaco il 14 maggio 1980 e a Roma il 28 agosto 1980, per l'adesione alla convenzione recante la creazione dell'Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell'emisfero australe, con protocollo finanziario annesso, firmata a Parigi il 5 ottobre 1962, nonche' al protocollo relativo ai privilegi ed immunita' dell'Organizzazione stessa, firmato a Parigi il 12 luglio 1974. — Testo vigente | Portale Normativo