Art. 18
LEGGE 17 febbraio 1982, n. 46
In vigore dal 14 mar 1982
È autorizzato a carico del bilancio dello Stato il conferimento al fondo di cui all'articolo 14, nel triennio 1981-83, della somma di lire 1.500 miliardi.
La quota di conferimento relativa all'anno 1981 è determinata in lire 500 miliardi; le quote relative ai successivi anni del triennio saranno indicate dalla legge finanziaria.
Una quota del 20 per cento degli stanziamenti è riservata al settore delle piccole e medie imprese industriali, individuate ai sensi dell', lettera f), della legge 12 agosto 1977, n. 675. Tale quota viene rideterminata ogni anno sulle disponibilità nette complessive del fondo.
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