Art. 5

LEGGE 17 febbraio 1982, n. 43

In vigore dal 12 mar 1982
All'onere finanziario di lire 269.200 milioni derivante dall'applicazione dell' della presente legge, ivi compresi quello valutato in lire 4.000 milioni per lo abbuono previsto dall' e quello di lire 500 milioni per le spese di cui all'articolo 4 della presente legge, si provvede, quanto a lire 217.200 milioni, mediante riduzione per un corrispondente importo, del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1982 e, quanto a lire 52.000 milioni, a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981, all'uopo utilizzando parte degli accantonamenti destinati a "interventi straordinari a sostegno delle attività musicali, cinematografiche, di prosa e per il potenziamento dell'offerta turistica". Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio con propri decreti. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Selva di Val Gardena, addì 17 febbraio 1982 PERTINI SPADOLINI - SIGNORELLO - ANDREATTA - LA MALFA - FORMICA - DI GIESI Visto, il Guardasigilli: DARIDA
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