Art. 2
LEGGE 17 febbraio 1982, n. 43
In vigore dal 1 lug 2010
Lo stanziamento di cui al secondo comma del precedente è ripartito, tra gli enti lirici e le istituzioni concertistiche assimilate, quanto a lire 105.000 milioni sulla base delle percentuali di suddivisione riconosciute a ciascun ente ed istituzione per la assegnazione della quota di lire 90.000 milioni di cui all' della legge 10 aprile 1981, n. 146, con esclusione della quota di lire 3.500 milioni che rimane ripartita ai sensi della legge 6 marzo 1980, n. 54, in vista di tournees allo estero, e quanto al residuo stanziamento pari a lire 61.800 milioni sulla base dei criteri indicati dall'articolo 22, terzo comma, della legge 14 agosto 1967, n. 800.
Restano in vigore le disposizioni della legge 6 marzo 1980, n. 54.
Sono abrogati i commi primo, secondo e terzo dell' ed il primo comma dell' della stessa legge. Nell', secondo comma, della legge medesima la espressione "quanto a lire 110 miliardi" è sostituita con "quanto a lire 105 miliardi" e la data "31 dicembre 1979" è sostituita con "31 dicembre 1981".
COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 APRILE 2010, N. 64, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 giugno 2010, N. 100
All' della legge 22 luglio 1977, n. 426, così come modificato dall'ultimo comma dell' della legge 6 marzo 1980, n. 54, è aggiunto il seguente comma:
"Le assunzioni attuate in violazione del divieto di cui al precedente comma sono nulle di diritto, ferma la responsabilità personale di chi le ha disposte".
COMMA ABROGATO DAL D.LGS 23 APRILE 1998, N. 134 (1)
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno emanate norme uniformi di amministrazione e di contabilità, nonchè uno schema tipo di bilancio da adottarsi dagli enti di cui al precedente comma.
In occasione di ulteriori interventi straordinari sarà valutata la rilevanza sul piano nazionale ed internazionale delle attività degli enti lirici ed istituzioni concertistiche.
Il parere sull'assegnazione dei contributi per le attività teatrali di prosa è formulato congiuntamente dalle Commissioni previste dall'articolo 7 del regio decreto-legge 1 aprile 1935, n. 327, e dall' del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, e successive modificazioni.
Restano in vigore le disposizioni di cui all' della legge 8 gennaio 1979, n. 7.
Gli importi di cui all'ottavo comma del precedente sono destinati per il 90 per cento ad operazioni di finanziamento per la produzione, distribuzione ed esportazione di film nazionali e per le industrie tecniche cinematografiche e per il restante 10 per cento ad interventi per il consolidamento delle industrie tecniche cinematografiche.
L'ultimo comma dell' della legge 14 agosto 1967, n. 800, è sostituito dal seguente:
"Le riunioni della Commissione, sono valide quando siano presenti, in prima convocazione, i due terzi dei suoi componenti e, in seconda convocazione, un terzo dei suoi componenti".
All'articolo 4, primo comma, della legge 10 aprile 1981, n. 146, le parole: "esercizi finanziari 1976, 1977, 1978, 1979 e 1980" sono sostituite dalle seguenti: "esercizi finanziari 1976, 1977, 1978, 1979, 1980 e 1981".
Storico versioni
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