Art. 16
LEGGE 10 febbraio 1982, n. 39
In vigore dal 9 mar 1982
Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 10 febbraio 1982
PERTINI
SPADOLINI - GASPARI -
DI GIESI - ANDREATTA
- LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Storico versioni
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