Art. 13
LEGGE 10 febbraio 1982, n. 39
In vigore dal 8 nov 1989
Lavori di lieve entità
All'esecuzione di lavori, che non presentino particolare complessità tecnica o funzionale, gli organi della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici competenti per la spesa possono provvedere direttamente o a mezzo di impresa, senza che sia richiesta apposita perizia, fino all'importo di L. 1.500.000.
Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni sono dettate le occorrenti norme di esecuzione.
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