Art. 2

LEGGE 9 febbraio 1982, n. 106

In vigore dal 14 apr 1982
Piena ed intera esecuzione è data al regolamento sanitario internazionale, adottato a Boston il 25 luglio 1969, modificato dal regolamento addizionale, adottato a Ginevra il 23 maggio 1973, di cui all'articolo precedente. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 9 febbraio 1982 PERTINI SPADOLINI - COLOMBO - BALZAMO - MANNINO - ALTISSIMO Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1982-02-09;106#art-2

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo