Art. 2
LEGGE 9 febbraio 1982, n. 106
In vigore dal 14 apr 1982
Piena ed intera esecuzione è data al regolamento sanitario internazionale, adottato a Boston il 25 luglio 1969, modificato dal regolamento addizionale, adottato a Ginevra il 23 maggio 1973, di cui all'articolo precedente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 9 febbraio 1982
PERTINI
SPADOLINI - COLOMBO - BALZAMO - MANNINO - ALTISSIMO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
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