Art. 3

In vigore dal 28 gen 1982
La gestione delle opere acquedottistiche realizzate dalla Cassa per il Mezzogiorno, esercitata provvisoriamente dalla Cassa stessa ai sensi dell'articolo 33 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, e successive disposizioni legislative in materia, non costituisce attività commerciale ai fini dell'applicazione dei tributi istituiti in forza della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni ed integrazioni. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 26 gennaio 1982 PERTINI SPADOLINI Visto, il Guardasigilli: DARIDA
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