Art. 11
Termine di efficacia dell'amnistia e dell'indulto
In vigore dal 19 dic 1981
Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia e l'indulto hanno efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 31 agosto 1981.
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Prourn:nir:stato:legge:1981-12-18;743#art-11