Art. 10

Revoca dell'indulto

In vigore dal 19 dic 1981
Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che il beneficio dell'indulto è revocate di diritto qualora chi ne abbia usufruito commetta, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi.
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urn:nir:stato:legge:1981-12-18;743#art-10

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