Art. 4
LEGGE 4 dicembre 1981, n. 720
In vigore dal 9 ott 2010
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS 15 MARZO 2010, N. 66
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 4 dicembre 1981
PERTINI
SPADOLINI - ROGNONI -
LAGORIO - DARIDA -
FORMICA - BARTOLOMEI -
LA MALFA - ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Storico versioni
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