Art. 4

LEGGE 4 dicembre 1981, n. 720

In vigore dal 9 ott 2010
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS 15 MARZO 2010, N. 66 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 4 dicembre 1981 PERTINI SPADOLINI - ROGNONI - LAGORIO - DARIDA - FORMICA - BARTOLOMEI - LA MALFA - ANDREATTA Visto, il Guardasigilli: DARIDA
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