Art. 1

LEGGE 4 dicembre 1981, n. 720

In vigore dal 25 dic 1981
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: L'articolo 5 della legge 13 agosto 1980, n. 466, è sostituito dal seguente: "Ai cittadini italiani, ai cittadini stranieri e agli apolidi che, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche, subiscano una invalidità permanente non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa o che comunque comporti la cessazione dell'attività lavorativa è concessa una elargizione nella misura di lire 100 milioni. La stessa elargizione è concessa alle famiglie dei cittadini italiani, dei cittadini stranieri e degli apolidi che perdano la vita per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche".
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