Art. 1
LEGGE 4 dicembre 1981, n. 720
In vigore dal 25 dic 1981
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
L'articolo 5 della legge 13 agosto 1980, n. 466, è sostituito dal seguente:
"Ai cittadini italiani, ai cittadini stranieri e agli apolidi che, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche, subiscano una invalidità permanente non inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa o che comunque comporti la cessazione dell'attività lavorativa è concessa una elargizione nella misura di lire 100 milioni.
La stessa elargizione è concessa alle famiglie dei cittadini italiani, dei cittadini stranieri e degli apolidi che perdano la vita per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1981-12-04;720#art-1