Art. 15

LEGGE 24 novembre 1981, n. 689

In vigore dal 15 dic 1981
(Accertamenti mediante analisi di campioni) Se per l'accertamento della violazione sono compiute analisi di campioni, il dirigente del laboratorio deve comunicare all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'esito dell'analisi. L'interessato può chiedere la revisione dell'analisi con la partecipazione di un proprio consulente tecnico. La richiesta è presentata con istanza scritta all'organo che ha prelevato i campioni da analizzare, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'esito della prima analisi, che deve essere allegato all'istanza medesima. Delle operazioni di revisione dell'analisi è data comunicazione all'interessato almeno dieci giorni prima del loro inizio. I risultati della revisione dell'analisi sono comunicati all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a cura del dirigente del laboratorio che ha eseguito la revisione dell'analisi. Le comunicazioni di cui al primo e al quarto comma equivalgono alla contestazione di cui al primo comma dell' ed il termine per il pagamento in misura ridotta di cui all' decorre dalla comunicazione dell'esito della prima analisi o, quando è stata chiesta la revisione dell'analisi, dalla comunicazione dell'esito della stessa. Ove non sia possibile effettuare la comunicazione all'interessato nelle forme di cui al primo e al quarto comma, si applicano le disposizioni dell'. Con il decreto o con la legge regionale indicati nell'ultimo comma dell' sarà altresì fissata la somma di denaro che il richiedente la revisione dell'analisi è tenuto a versare e potranno essere indicati, anche a modifica delle vigenti disposizioni di legge, gli istituti incaricati della stessa analisi.
Storico versioni

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In sintesi

Quando per accertare una violazione si analizzano dei campioni, il dirigente del laboratorio deve inviare l'esito all'interessato tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. L'interessato può chiedere la revisione delle analisi entro quindici giorni, allegando il primo esito e facendosi assistere da un proprio consulente tecnico. L'inizio delle operazioni di revisione deve essere comunicato con almeno dieci giorni di preavviso e il nuovo esito viene notificato con raccomandata. Queste comunicazioni equivalgono alla contestazione della violazione e fanno decorrere i termini per l'eventuale pagamento in misura ridotta.

Perché esiste questa norma

La norma garantisce il diritto di difesa dell'interessato quando l'accertamento di una violazione dipende dall'analisi tecnica di campioni. Assicura la tempestiva conoscenza degli esiti e la facoltà di richiedere una revisione con un proprio consulente.

A chi si applica

Si applica a chi è sottoposto ad accertamenti di violazioni basati su campioni, agli organi accertatori che effettuano il prelievo e ai dirigenti dei laboratori incaricati delle analisi.

Esempio pratico

Un commerciante riceve tramite raccomandata l'esito negativo dell'analisi su un campione di prodotto prelevato dalle autorità. Entro quindici giorni, presenta richiesta scritta all'organo che ha eseguito il prelievo per ottenere una revisione delle analisi con l'assistenza di un suo consulente tecnico. Viene quindi informato con dieci giorni di anticipo della data in cui si svolgeranno le nuove analisi di revisione.

Adempimenti e conseguenze

Il dirigente del laboratorio deve comunicare l'esito delle analisi e della revisione con raccomandata A/R; l'inizio della revisione va comunicato almeno 10 giorni prima; l'interessato deve presentare istanza scritta entro 15 giorni allegando il primo esito ed è tenuto a versare una somma di denaro fissata con decreto o legge regionale.

Domande frequenti

Entro quale termine l'interessato può richiedere la revisione dell'analisi?La richiesta deve essere presentata entro quindici giorni dalla comunicazione dell'esito della prima analisi mediante istanza scritta all'organo che ha prelevato i campioni, allegando l'esito stesso.
L'interessato può farsi assistere da un esperto durante la revisione?Sì, la norma prevede espressamente la possibilità di chiedere la revisione con la partecipazione di un proprio consulente tecnico.
Da quando decorre il termine per il pagamento in misura ridotta?Decorre dalla comunicazione dell'esito della prima analisi oppure, se è stata richiesta la revisione, dalla comunicazione dell'esito della revisione stessa.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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