Art. 15
LEGGE 24 novembre 1981, n. 689
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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LEGGE 24 novembre 1981, n. 689
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Quando per accertare una violazione si analizzano dei campioni, il dirigente del laboratorio deve inviare l'esito all'interessato tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. L'interessato può chiedere la revisione delle analisi entro quindici giorni, allegando il primo esito e facendosi assistere da un proprio consulente tecnico. L'inizio delle operazioni di revisione deve essere comunicato con almeno dieci giorni di preavviso e il nuovo esito viene notificato con raccomandata. Queste comunicazioni equivalgono alla contestazione della violazione e fanno decorrere i termini per l'eventuale pagamento in misura ridotta.
La norma garantisce il diritto di difesa dell'interessato quando l'accertamento di una violazione dipende dall'analisi tecnica di campioni. Assicura la tempestiva conoscenza degli esiti e la facoltà di richiedere una revisione con un proprio consulente.
Si applica a chi è sottoposto ad accertamenti di violazioni basati su campioni, agli organi accertatori che effettuano il prelievo e ai dirigenti dei laboratori incaricati delle analisi.
Un commerciante riceve tramite raccomandata l'esito negativo dell'analisi su un campione di prodotto prelevato dalle autorità. Entro quindici giorni, presenta richiesta scritta all'organo che ha eseguito il prelievo per ottenere una revisione delle analisi con l'assistenza di un suo consulente tecnico. Viene quindi informato con dieci giorni di anticipo della data in cui si svolgeranno le nuove analisi di revisione.
Il dirigente del laboratorio deve comunicare l'esito delle analisi e della revisione con raccomandata A/R; l'inizio della revisione va comunicato almeno 10 giorni prima; l'interessato deve presentare istanza scritta entro 15 giorni allegando il primo esito ed è tenuto a versare una somma di denaro fissata con decreto o legge regionale.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.