Art. 11

LEGGE 24 novembre 1981, n. 689

In vigore dal 15 dic 1981
(Criteri per l'applicazione delle sanzioni ammistrative pecuniarie) Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonchè alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.
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