Art. 11

In vigore dal 15 dic 1981
(Criteri per l'applicazione delle sanzioni ammistrative pecuniarie) Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonchè alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.
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urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689#art-11

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