Art. 2
In vigore dal 24 lug 1981
Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione dei decreti-legge 2 gennaio 1981, n. 3, e 12 marzo 1981, n. 60.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 20 luglio 1981
PERTINI
SPADOLINI - ALTISSIMO - DARIDA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1981-07-20;381#art-2