Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 24 lug 1981
Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione dei decreti-legge 2 gennaio 1981, n. 3, e 12 marzo 1981, n. 60. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 20 luglio 1981 PERTINI SPADOLINI - ALTISSIMO - DARIDA Visto, il Guardasigilli: DARIDA
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