Art. 2

In vigore dal 18 ago 1981
Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 3 della convenzione stessa. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi o dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 25 maggio 1981 PERTINI FORLANI - COLOMBO - REVIGLIO - FORMICA - MANCA Visto, il Guardasigilli: DARIDA
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urn:nir:stato:legge:1981-05-25;412#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione della convenzione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Colombia per evitare la doppia imposizione sui redditi e sul patrimonio afferenti all'esercizio della navigazione marittima ed aerea, firmata a Bogota' il 21 dicembre 1979 con scambio di note. — Testo vigente | Portale Normativo