Art. 1
In vigore dal 18 ago 1981
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Colombia per evitare la doppia imposizione sui redditi e sul patrimonio afferenti all'esercizio della navigazione marittima ed aerea, firmata a Bogotà il 21 dicembre 1979 con scambio di note.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1981-05-25;412#art-1