Convenzione
Art. 29
Denuncia
In vigore dal 8 ago 1981
.
(Denuncia)
La presente Convenzione rimarrà in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente può denunciare la Convenzione per via diplomatica con un preavviso minimo di sei mesi, prima della fine di ciascun anno solare ed al termine di un periodo di cinque anni successivo alla data della sua entrata in vigore. In questo caso, la Convenzione si applicherà per l'ultima volta:
a) alle imposte riscosse mediante ritenuta alla fonte sui redditi pagabili al più tardi il 31 dicembre dell'anno della denuncia;
b) alle altre imposte di periodi imponibili che si chiudono al più tardi il 31 dicembre dello stesso anno.
In fede di che i plenipotenziari dei due Stati hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.
Fatto a TUNISI il 16 maggio 1979 in duplice esemplare in lingua italiana e francese, prevalendo quest'ultima in caso di contestazione.
per il Governo della Repubblica italiana
Arnaldo FORLANI
Ministro degli affari esteri
per il Governo della Repubblica tunisina
Mohamed FITOURI
Ministro degli affari esteri
Visto, il Ministro degli affari esteri
COLOMBO
Storico versioni
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