Convenzione
Art. 28
Entrata in vigore
In vigore dal 8 ago 1981
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(Entrata in vigore)
1. La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati non appena possibile.
2. La presente Convenzione entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:
a) alle imposte prelevate alla fonte sui redditi attribuiti o messi in pagamento a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica;
b) alle altre imposte di periodi imponibili che si chiudono a decorrere dal 1 gennaio dell'anno di tale scambio.
3. La Convenzione italo-tunisina contro le doppie imposizioni sui redditi derivanti dall'esercizio in traffico internazionale della navigazione aerea e marittima firmata a Tunisi il 20 novembre 1969 sarà da considerarsi decaduta e cesserà di produrre i suoi effetti nei confronti delle imposte tunisine o italiane dal momento in cui diverrà efficace nei loro confronti la presente Convenzione in base al precedente paragrafo 2.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1981-05-25;388#art-c-28