Titolo II›Capo I
Art. 7
Compiti regionali.
In vigore dal 19 mag 1981
Le Regioni Basilicata e Campania svolgono in particolare i seguenti compiti:
a) coordinamento dei piani di assetto territoriale ed emanazione degli indirizzi per i piani comunali;
b) assistenza tecnica ai comuni, alle comunità montane ed agli altri enti pubblici nell'attuazione dell'opera di ricostruzione;
c) coordinamento dei programmi costruttivi di cui al successivo , e, in tale ambito, eventuale realizzazione di opere che i comuni, le comunità montane o altri enti pubblici sovracomunali decidano di affidare alla Regione;
d) promozione di appositi accordi fra gli enti locali, nonché di associazioni anche obbligatorie di comuni, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
e) formazione dei programmi annuali per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera g) del successivo ;
f) coordinamento dei piani e dei programmi di propria competenza con quelli dei comuni, delle comunità montane o da altri enti pubblici sovracomunali e di questi con quelli di competenza statale in coerenza con i piani e gli indirizzi di cui alla precedente lettera a).
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Prourn:nir:stato:legge:1981-05-14;219#art-7