Titolo II›Capo I
Art. 5
Definizione degli interventi.
In vigore dal 19 mag 1981
Gli interventi per la ricostruzione delle zone disastrate e delle altre aree colpite dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 nei settori dell'edilizia e delle opere pubbliche, compresi il consolidamento ed il trasferimento di abitati interessati da dissesti geologici, sono definiti dalla Regione in conformità ai principi stabiliti dal presente capo e dal successivo titolo IV.
La Regione, in particolare, definisce le modalità e le procedure per il controllo della conformità ai progetti delle opere di interesse privato realizzate con i benefici di cui alla presente legge, nonché per i casi di eventuale revoca dei benefici medesimi in presenza di gravi difformità.
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Prourn:nir:stato:legge:1981-05-14;219#art-5