Titolo VII

Art. 54

Controlli.

In vigore dal 19 mag 1981
Per tutti gli atti e provvedimenti inerenti alla realizzazione di opere o di interventi ed alla concessione di contributi, da parte dello Stato, previsti dalla presente legge, i relativi controlli sono esercitati in via successiva. Per la somministrazione di fondi ai funzionari delegati si fa deroga al limite previsto dall' del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. Nelle regioni Basilicata e Campania, le deliberazioni degli organi regionali sono soggette soltanto al controllo di legittimità disciplinato dall' della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e il termine di venti giorni di cui al secondo comma, secondo periodo, è ridotto alla metà. Nei comuni e nelle province soggetti alle disposizioni della presente legge, le deliberazioni dei relativi organi sono sottoposte soltanto al controllo di legittimità disciplinato dall' della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e il termine di venti giorni di cui al secondo comma, secondo periodo, è ridotto alla metà.
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