Titolo VI
Art. 45
Inizio dei corsi di laurea.
In vigore dal 19 mag 1981
In relazione alle disponibilità edilizie, di arredamento e di attrezzature didattiche e scientifiche dell'Università degli studi della Basilicata, assicurate anche da parte di enti locali e di privati riuniti eventualmente in consorzio mediante convenzioni, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su proposta del consiglio di amministrazione, e, in sua mancanza, del comitato tecnico-amministrativo, sentiti i consigli di facoltà, o, in loro mancanza, i comitati ordinatori, sarà stabilito l'inizio dei corsi di laurea di cui ai precedenti articoli.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1981-05-14;219#art-45