Titolo VI
Art. 47
Norme di rinvio e finali.
In vigore dal 19 mag 1981
Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme vigenti per l'ordinamento universitario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1981-05-14;219#art-47