Art. 2

In vigore dal 12 giu 1981
Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1981-04-27;243#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Ratifica ed esecuzione dello scambio di note tra l'Italia e la Jugoslavia per la proroga al 31 dicembre 1979 dell'accordo di pesca firmato a Belgrado il 15 giugno 1973. — Testo vigente | Portale Normativo