Art. 1
In vigore dal 12 giu 1981
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo scambio di note tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, effettuato a Belgrado il 18 settembre e il 27 dicembre 1979, relativo alla proroga fino al 31 dicembre 1979 dell'accordo sulla pesca, firmato dai due Stati il 15 giugno 1973.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1981-04-27;243#art-1