Art. 3
In vigore dal 8 mag 1981
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in complessive lire 30.750 milioni per gli anni 1979, 1980 e 1981, si provvede, quanto a lire 20.500 milioni, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980 e, quanto a lire 10.250 milioni, con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Ventimiglia, addì 15 aprile 1981
PERTINI
FORLANI - COLOMBO - ANDREATTA - LAGORIO - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: SARTI
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1981-04-15;149#art-3