Art. 1
In vigore dal 8 mag 1981
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo scambio di note tra la Repubblica di Malta e la Repubblica italiana firmate il 15 settembre 1980 a La Valletta e a Roma.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1981-04-15;149#art-1