Art. 1

In vigore dal 14 mag 1981
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare le seguenti convenzioni, adottate a Ginevra il 28 e il 29 ottobre 1976 dalla 62ª sessione della Conferenza internazionale del lavoro: A) 28 ottobre 1976: n. 145, concernente la continuità dell'occupazione della gente di mare. B) 29 ottobre 1976: n. 146, concernente le ferie annuali retribuite per i marittimi; n. 147, concernente le norme minime da osservare sulle navi mercantili.
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urn:nir:stato:legge:1981-04-10;159#art-rd-1

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