Convenzione 143›Parte III
Art. 19
In vigore dal 14 mag 1981
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1. Qualsiasi Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione può denunziarla allo scadere di un periodo di dieci anni dopo la data di entrata in vigore iniziale della convenzione, con un atto comunicato al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro (Bureau international du Travail - B.I.T.) e dallo stesso registrato. La denunzia avrà effetto allo scadere di un anno dopo la sua registrazione.
2. Qualsiasi Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione il quale, entro un anno dallo scadere del periodo decennale di cui sopra - paragrafo precedente - non faccia uso della facoltà di denunzia prevista dal presente articolo, sarà impegnato per un nuovo periodo di dieci anni e, in seguito, potrà denunziare la presente convenzione allo scadere di ogni periodo decennale, alle condizioni previste dal presente articolo.
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Prourn:nir:stato:legge:1981-04-10;158#art-c-19-3