Art. 3
LEGGE 1 aprile 1981, n. 121
In vigore dal 5 apr 2000
(Amministrazione della pubblica sicurezza)
L'Amministrazione della pubblica sicurezza è civile ed ha un ordinamento speciale.
Le sue funzioni sono esercitate:
a) dal personale addetto agli uffici del dipartimento della pubblica sicurezza ed agli altri uffici, istituti e reparti in cui la stessa si articola
;
b) dalle autorità provinciali, dal personale da esse dipendente nonchè dalle autorità locali di pubblica sicurezza;
c) dagli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza sotto la direzione delle autorità centrali e provinciali di pubblica sicurezza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1981-04-01;121#art-3