Art. 3 · LEGGE 1 aprile 1981, n. 121

Art. 3

LEGGE 1 aprile 1981, n. 121

In vigore dal 5 apr 2000
(Amministrazione della pubblica sicurezza) L'Amministrazione della pubblica sicurezza è civile ed ha un ordinamento speciale. Le sue funzioni sono esercitate: a) dal personale addetto agli uffici del dipartimento della pubblica sicurezza ed agli altri uffici, istituti e reparti in cui la stessa si articola ; b) dalle autorità provinciali, dal personale da esse dipendente nonchè dalle autorità locali di pubblica sicurezza; c) dagli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza sotto la direzione delle autorità centrali e provinciali di pubblica sicurezza.
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