Art. 2
LEGGE 23 marzo 1981, n. 93
In vigore dal 29 mar 1981
Ripartizione di fondi tra le comunità montane
Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione del disposto di cui all'ottavo comma dell' della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, provvedono a determinare nei propri bilanci pluriennali le autorizzazioni di spesa da impegnare nei rispettivi territori montani integrando e coordinando i finanziamenti, di cui alla presente legge, con quelli determinati ad altro titolo da leggi statali e regionali.
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