Art. 1

LEGGE 23 marzo 1981, n. 93

In vigore dal 2 mar 1989
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Finanziamento delle comunità montane I fondi destinati al perseguimento delle finalità di cui agli della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, sono previsti nella legge finanziaria di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e costituiscono, con riferimento alla quota prevista per le singole regioni dalla tabella A allegata alla presente legge, contributo speciale ai sensi dell'articolo 119, terzo comma, della Costituzione e dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Le quote percentuali della tabella A sono fissate sulla base di due parametri: popolazione censita e superficie dei territori classificati montani, tenendo conto per le province autonome di Trento e Bolzano dell'articolo 68-ter dello statuto speciale approvato con legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, e per il Mezzogiorno dell' della legge 6 ottobre 1971, n. 853. La tabella A si intende automaticamente aggiornata allorchè i parametri citati subiscono variazioni, secondo i dati pubblicati dall'UNCEM (Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna) e riferiti al 31 dicembre del penultimo anno precedente . Il Ministro del bilancio provvede annualmente entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio dello Stato alla erogazione dei fondi di cui al primo comma alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano. Il sesto comma dell' della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, è abrogato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1981-03-23;93#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 23 marzo 1981, n. 93 (Art. 1 Disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna.) — Testo vigente | Portale Normativo