Art. 1

LEGGE 19 febbraio 1981, n. 27

In vigore dal 8 mar 1981
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Gli stipendi del personale indicato nell'articolo 9 della legge 2 aprile 1979, n. 97, sono determinati, a decorrere dal 1 luglio 1980, nella misura prevista nelle tabelle annesse alla presente legge, salvo l'attribuzione dell'indennità integrativa speciale e delle altre competenze previste dalle vigenti disposizioni per i pubblici dipendenti. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione della presente legge hanno effetto sui relativi aumenti periodici, sulla tredicesima mensilità, sulla indennità di buonuscita, sulla determinazione dell'equo indennizzo di cui all'articolo 68 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e sull'assegno alimentare.
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