Art. 3

LEGGE 19 febbraio 1981, n. 27

In vigore dal 3 lug 2024
Fino all'approvazione di una nuova disciplina del trattamento economico del personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, è istituita, a favore dei magistrati ordinari, in relazione agli oneri che gli stessi incontrano nello svolgimento della loro attività, a decorrere dal 1 luglio 1980, una speciale indennità non pensionabile, pari a L. 4.400.000 annue, da corrispondersi in ratei mensili con esclusione dei periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa, di astensione facoltativa previsti dagli articoli 32 e 47, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa. (3) (4) (5) L'indennità di cui al primo comma non è computabile nella determinazione dell'indennità prevista dall' della legge 31 ottobre 1965, n. 1261. Essa è adeguata di diritto, ogni triennio, contestualmente all'adeguamento degli stipendi previsti dall' nella misura percentuale per questi ultimi stabilita. Agli uditori, fino al conferimento delle funzioni giurisdizionali, l'indennità è corrisposta in misura pari alla metà di quella erogata agli altri magistrati. Alla erogazione della indennità si provvede nelle forme previste dall' della legge 6 dicembre 1950, n. 1039.
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