Art. 18
LEGGE 12 febbraio 1981, n. 17
In vigore dal 1 mar 1981
Le dotazioni di personale dirigente, da utilizzare presso le nuove unità di cui ai precedenti , saranno determinate, per specializzazione professionale, con decreto del Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nell'ambito degli aumenti di posti previsti dal successivo articolo 19.
Le dotazioni del restante personale saranno determinate, con le stesse modalità di cui al precedente comma, nell'ambito delle vigenti piante organiche del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, tenendo conto dell'oltre organico previsto dall'articolo 2 della legge 29 ottobre 1971, n. 880, e successive modificazioni.
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