Art. 16

LEGGE 12 febbraio 1981, n. 17

In vigore dal 1 mar 1981
È istituito, in seno all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, il centro elettronico unificato cui è affidato il compito dell'elaborazione elettronica dei dati al fine di creare un sistema informativo aziendale integrato, che consenta di deliberare scelte operative e di programmazione sulla base di elementi certi e costantemente aggiornati. Il centro dipende funzionalmente dal direttore generale ed è retto da un dirigente generale.
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LEGGE 12 febbraio 1981, n. 17 (Art. 16 Finanziamento per l'esecuzione di un programma integrativo di interventi di riclassamento, potenziamento ed ammodernamento delle linee, dei mezzi e degli impianti e per il proseguimento del programma di ammodernamento e potenziamento del parco del materiale rotabile della rete ferroviaria dello Stato.) — Testo vigente | Portale Normativo