Art. 13

LEGGE 22 dicembre 1980, n. 889

In vigore dal 31 dic 1980
Le nuove aliquote stabilite con la presente legge, se sostitutive di quelle vigenti per un periodo di tempo determinato, si intendono definitive.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1980-12-22;889#art-13

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo