Art. 12
LEGGE 22 dicembre 1980, n. 889
In vigore dal 31 dic 1980
All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:
"Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti di cui ai commi precedenti che optino per l'applicazione dell'imposta nel modo normale dandone comunicazione per iscritto all'ufficio IVA competente entro il 31 gennaio. L'opzione ha effetto dal 1 gennaio dell'anno in corso ed è vincolante anche per i due anni solari successivi".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1980-12-22;889#art-12