Art. 1
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1980-11-29;843#art-1
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Questo articolo concede l'autorizzazione al Presidente della Repubblica per ratificare lo scambio di note avvenuto tra l'Italia e la Jugoslavia. L'intesa riguarda nello specifico l'aggiornamento e la modifica delle liste merceologiche denominate 'C' e 'D', originariamente previste dagli accordi italo-jugoslavi del 31 marzo 1955. Il testo fa espresso riferimento all'atto con allegato effettuato a Roma tra il 7 e il 10 febbraio 1978. In questo modo si consente l'adozione ufficiale delle variazioni concordate tra i due Paesi.
La norma autorizza formalmente il Presidente della Repubblica a ratificare l'accordo internazionale intervenuto tra Italia e Jugoslavia. Serve a dare validità sul piano dell'ordinamento italiano alle modifiche concordate relative alle liste merceologiche.
Si rivolge al Presidente della Repubblica per il rilascio dell'autorizzazione alla ratifica e riguarda i rapporti bilaterali tra lo Stato italiano e la Jugoslavia.
A seguito dell'intesa diplomatica tra Roma e Belgrado sulle tabelle di merci ammesse agli scambi, il Capo dello Stato esercita il potere conferitogli dalla legge per ratificare formalmente l'atto. In tal modo le nuove liste merceologiche 'C' e 'D' concordate nel 1978 diventano ufficialmente vincolanti.
Sono state modificate le liste merceologiche "C" e "D" originariamente previste dagli accordi italo-jugoslavi del 31 marzo 1955, in base allo scambio di note effettuato a Roma il 7-10 febbraio 1978.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.