Art. 1
In vigore dal 30 dic 1980
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo scambio di note tra l'Italia e la Jugoslavia nonché la modifica delle liste merceologiche "C" e "D" di cui agli accordi italo-jugoslavi del 31 marzo 1955, con allegato, effettuato a Roma il 7-10 febbraio 1978.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1980-11-29;843#art-1